L'avv. Spallone a BN: "L'ipotesi di annullamento della penalizzazione alla Juve è concreta anche grazie a un precedente"

L'avv. Spallone a BN: "L'ipotesi di annullamento della penalizzazione alla Juve è concreta anche grazie a un precedente"TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
venerdì 24 marzo 2023, 14:24Primo piano
di Matteo Barile

Continua a far rumore la sentenza di condanna a quindici punti di penalizzazione, in cui è incappata la Juventus a causa della riapertura del procedimento per le plusvalenze fittizie. I “decibel” del rumore aumentano a dismisura, soprattutto se si pensa a come tale procedimento è stato riaperto e a precedenti, caratterizzati da diverse valutazioni. Una di queste è stata postata dall’avvocato, Giorgio Spallone, che ha condiviso sul suo profilo Twitter la massima tratta da una decisione della Corte Federale d’Appello all’esito di un giudizio di revocazione, emessa nella stagione sportiva 2019-2020 (VEDI SOTTO). Parte da questa documento la chiacchierata che Bianconera News ha voluto intrattenere con il legale, il quale ha, poi, analizzato il caso relativo ai bianconeri, su cui è convinto di una cosa: la delibera della Corte Federale d’Appello e relativa sanzione comminata, è annullabile. 

Partiamo dal principio espresso nella delibera del Giudizio di Revocazione, che Lei ha pubblicato sul proprio profilo Twitter e risalente alla stagione sportiva 2019-2020. A quale precedente si riferiva questo esposto?

A una decisione della Corte Federale d’Appello F.I.G.C., in cui è enunciata una massima che sintetizza il principio cardine su è fondata la decisione. Ho ritenuto di condividere il documento perché il principio qui enunciato è sicuramente applicabile anche al giudizio di revocazione attualmente oggetto di grande attenzione da parte dell’opinione pubblica e così rispondere ad alcune richieste di opinione sul tema”.

Spostiamoci sul caso, legato alla Juventus, che ha subito la riapertura del processo con conseguente penalizzazione. In virtù del documento che ha condiviso e, nella cui casistica, non sono stati costituiti da elementi nuovi e utili per la riapertura della predetta inchiesta, Le chiedo: perché la Corte Federale d’Appello ha deciso di considerare elementi, già analizzati, come delle assolute novità, nel caso dei bianconeri?

Nella massima che ho condiviso si enuncia un principio, che riguarda un procedimento analogo a quello che ha visto coinvolti la Juventus, altre società e dirigenti delle stesse. La ‘revocazione’ non è un ordinario giudizio di appello, ma un mezzo di impugnazione straordinaria; la rivisitazione di un procedimento già concluso, che può essere richiesta in via eccezionale e solo in presenza di alcuni requisiti tassativamente elencati dalla norma, fra cui l’emergere di fatti nuovi, che l’organo giudicante precedente non aveva a disposizione.
La Corte Federale d’Appello, nella delibera ora sottoposta all’esame del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, ha ritenuto che la documentazione pervenuta dalla Procura della Repubblica di Torino, fosse idonea a configurare il “fatto nuovo”, elemento imprescindibile per potersi procedere all’esame della richiesta di revocazione. Il giudizio di revocazione si compone di due fasi: una rescindente, che ha per oggetto la valutazione se, nel caso di specie, i nuovi elementi, addotti dal Procuratore Federale costituiscano effettivamente il “fatto nuovo” che, se prima conosciuto, avrebbero condotto la Corte Federale che ha emesso decisione precedente a conclusione diversa, con relativa revoca. Superato questo primo esame, si passa alla fase rescissoria, cioè all’esame delle nuove richieste del ricorrente - nella fattispecie il Procuratore Federale - e di revoca della prima sentenza che, nel caso di specie, aveva prosciolto tutti gli incolpati, in conformità a quanto già deciso i primo grado dal Tribunale Federale Nazionale. Il documento, postato con il tweet, tratta della fase rescindente e statuisce che in questa fase il Giudice deve valutare se la sentenza precedente fosse attraversata da un grado di permeabilità tale che l’innesto dei fatti nuovi addotti, sia in grado di scardinarne la coerenza.
Venendo al caso in esame, la prima sentenza della Corte Federale d’Appello, poi revocata, fondava la decisione di proscioglimento sull’inesistenza di un criterio normato dall’ordinamento federale che fissi, in termini chiari e soprattutto inderogabili, i parametri di determinazione del valore di un calciatore. In mancanza di questo criterio di carattere normativo e, dunque, cogente, la Corte non aveva ritenuto che le operazioni che avevano condotto a plusvalenze potessero costituire violazione dell’articolo 31 comma 1 del CGS, che sanziona le irregolarità in materia gestionale ed economica
". 

Essendo la plusvalenza non normata a livello di Giustizia Sportiva, come si arriva a costituire impalcatura giudiziaria, che porta al processo e alla condanna della Juventus?

La mia principale critica alla sentenza della Corte Federale d’Appello risiede nella, inammissibile, modifica del capo di incolpazione che ha caratterizzato il giudizio di revocazione.  Si è passati dal tentativo di individuazione di un criterio cui attenersi per la valutazione dei calciatori, con conseguente richiesta sanzionatoria per la relativa violazione, all’accusa di violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 4 del CGS. Il che confligge, fra l’altro, con il principio che leggiamo nel precedente della medesima Corte, posto all’attenzione sul mio profilo Twitter.
Gli elementi indicati dall’accusa come “fatto nuovo” (intercettazioni e documenti, nd), non valgono a scardinare la coerenza della precedente sentenza, in quanto, del tutto irrilevanti rispetto al tema dell’inesistenza di norma dell’ordinamento federale istitutiva di un criterio per la determinazione  del valore di un calciatore in relazione al prezzo indicato nel operazioni di cessione o scambio, senza o con ridotti flussi finanziari, che pertanto, allo stato, non possono che essere lasciate alle regole del libero mercato
”.

Crede che si potrà arrivare ad un annullamento della sentenza dei quindici punti, comminati alla Juventus, considerando il diritto sportivo e il contenuto del ricorso della stessa società?

Analizzando le carte, la ritengo un’ipotesi concreta. Letta la sentenza della Corte Federale d’Appello, ribadisco che questa difficilmente supererà il vaglio di legittimità del Collegio di Garanzia del CONI. La modifica del capo di incolpazione ha, infatti, prodotto a ricaduta altri motivi di censura che involgono la violazione del diritto di difesa ed al giusto processo previsti, prima ancora che dai codici di Giustizia di CONI e FIGC, dalla Carta Costituzionale e, quindi, intangibili”.