La Juventus è già “colpevole”…, ma secondo il diritto romano!

La Juventus è già “colpevole”…, ma secondo il diritto romano!TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Gianfranco Irlanda
domenica 11 dicembre 2022, 16:21Editoriale
di Roberto De Frede
“Se la gente parla male di te, vivi in modo tale che nessuno possa crederle.” (Platone)

L’oggi, gli eventi “calcistici” bianconeri delle ultime settimane non fanno altro che far rimpiangere ciò che accadeva un tempo. Ci si infastidiva quando in Italia vi erano sessanta milioni di allenatori che il lunedi affollavano i bar, gli uffici, le aule e ognuno di loro contraddiceva con veemenza e presunta saggezza tattica tutto quanto il suo contraddittore sentenziava, sul modulo adottato in campo, sul fuorigioco o sulla stoltezza delle sostituzioni fatte durante la partita della domenica.

Ebbene oggi rimpiangiamo tutto questo, vorremmo riavere quei milioni di “mister” del lunedi, e invece tutti si sono trasformati in dotti giuristi, cassazionisti e costituzionalisti a sputare vere (secondo loro) sentenze non solo definitive ma anche di condanna nei confronti della Juventus, fantasticando e molti auspicando le peggiori sanzioni: retrocessione immediata nella serie interregionale australiana, riconsegna di tutti gli scudetti dal 1905 all’ultimo sarriano, mettendoli all’asta al miglior offerente, divieto di giocare a calcetto il venerdi sera tra scapoli e ammogliati juventini per le prossime quattro generazioni!

Chissà ci troviamo al cospetto di milioni di “giudici” romanisti? No, non parlo di togati giallorossi, bensì di appassionati e seguaci dei principi giuridici dell’antico diritto romano di un paio di millenni fa: inquisitori e colpevolisti. Giornali, web, televisioni, radio, popolino antijuventino che vogliono affossare la Juventus già hanno sentenziato su quanto accaduto in società, creando un pericoloso tam tam mediatico e popolare, causa di storture giuridiche, etiche e morali. Umberto Eco a tal proposito avrebbe detto che per controbattere un’accusa non è necessario provare il contrario, basta delegittimare l’accusatore...

Il modello inquisitorio, nell’antico diritto romano, si basava sul principio di autorità e sul principio di presunzione di colpevolezza. Il relativo processo prevedeva che l’accusatore, di regola, rivestisse anche il ruolo di giudice. La stessa persona risultava quindi essere sia accusatore sia giudice. Ne conseguiva che la parte accusata veniva a trovarsi in posizione di netta inferiorità. Proprio ciò che stanno tentando di fare gli “improvvisati giudici del lunedi (e non solo)” nei confronti della Juventus. Facciamo un po’ di chiarezza, affinchè tutti stiano più sereni, almeno me lo auguro.

Sono trascorsi un po’ di secoli e oggi, da un bel po’, in Italia vige la presunzione d’innocenza: principio del diritto penale secondo il quale un imputato è considerato non colpevole sino a condanna definitiva, vale a dire, sino all’esito del terzo grado di giudizio emesso dalla Corte Suprema di Cassazione. L’onere della prova spetta alla pubblica accusa, rappresentata nel processo penale dal pubblico ministero. In linea di principio non spetta all’imputato dimostrare la sua innocenza, ma è compito degli accusatori dimostrarne la colpa. Nel diritto penale, l’imputato è innocente sino ad una sentenza di condanna che sia passata in giudicato. La stessa Costituzione all’articolo 27 comma 2, che recita testualmente “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, se non inquadra - come alcuni dotti hanno precisato - una presunzione di innocenza o di non colpevolezza, di certo fissa a chiare lettere il divieto di presunzione di colpevolezza. Conseguenze della presunzione d’innocenza sono i principi affermati, oltre che nella Costituzione, nella legge sul giusto processo che in sintesi ribadisce: il diritto della difesa a controinterrogare i testimoni e il diritto del cittadino di disporre di strumenti effettivi che mettano i suoi difensori in condizione di provare le sue effettive responsabilità.

Le prime affermazioni sulla necessità dell’introduzione, nel sistema processuale penale, della presunzione d’innocenza, risalgono al 1764, e sono contenute nelle opere di Pietro Verri e Cesare Beccaria. La presunzione d’innocenza come regola di giudizio, nasce negli ordinamenti di tradizione anglosassone, nei quali la libertà personale dell’imputato è stata sempre così ben tutelata, che la garanzia della presunzione di non colpevolezza è sembrata superflua; mentre, come regola di trattamento dell’imputato, essa appartiene all’esperienza europeo – continentale che risale al pensiero illuminista e alla rivoluzione francese.

Possibile che tutti i “sedicenti giudici del lunedi” si sono tutti fermati al complicatissimo e affascinante diritto romano? Almeno potrebbero acquistare dei libriccini delle “Edizioni Bignami” per comprendere l’evoluzione e le trasformazioni che si sono avute nel corso di duemila anni nel campo del diritto, e soprattutto in quello penale.

L’imputato non è assimilato al colpevole sino al momento della condanna definitiva, comportando il divieto di anticipare la pena. Secondo la Corte Costituzionale, questa disposizione va interpretata nel senso che l’imputato non deve essere considerato né innocente, né colpevole, ma esclusivamente “imputato”. Questa regola è meglio precisata nell’art. 6, comma 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in base alla quale: “ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. Sulla base di questo principio, l’onere di provare la reità dell’imputato incombe sulla pubblica accusa, mentre alla difesa spetta il compito di provare l’esistenza di fatti favorevoli all’imputato. In altre parole non è compito di costui dimostrare la propria innocenza, che deve essere, proprio presunta, ma dell’accusa dimostrare la sua colpevolezza. Posta la presunzione di innocenza, per potere dichiarare pubblicamente che un individuo è colpevole è quindi necessaria la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli è il responsabile del reato, dimostrando che ne è stato effettivamente l’autore. Nelle ipotesi nelle quali la prova manchi, sia insufficiente o contraddittoria, il giudice dovrà emettere sentenza di assoluzione.

Condannare - nel senso giuridico del termine -  una squadra o chicchessia prima di una vera decisione di un Tribunale da chi è in malafede o non ha gli strumenti adatti è molto più grave che criticare una sostituzione o un modulo tattico sempre allo stesso bar, o su quella testata o su quel canale televisivo per il quale si paga il canone di abbonamento. Affinchè tutti rispettino non solo la giustizia ma soprattutto l’immagine, la moralità e l’etica di una squadra, la Juventus, che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale, voglio ricordare un aneddoto di Ammiano Marcellino (riportato nel Rerum gestarum libri XVIII, 1) a quanto pare sfuggito a quei milioni di “seguaci del diritto romano”.

«Numerio, poco prima governatore della Gallia Narbonense, fu accusato di furto e giudicato da Giuliano con straordinario rigore di censore, ammettendo al tribunale chiunque lo desiderava. Poiché Numerio negava l’accusa senza poter essere confutato su nessun punto, Delfidio, il grande oratore che sosteneva con violenza l’accusa, esasperato dalla mancanza di prove, esclamò: “Potentissimo Cesare, se è sufficiente negare ci sarà mai un colpevole?”. Giuliano gli rispose a tono con arguzia: “E se è sufficiente accusare, ci sarà mai un innocente?”». La risposta dell’imperatore Flavio Claudio Giuliano, nel 353 d.C. esprimeva chiaramente ciò che definiamo oggi principio di presunzione di innocenza. E forse era anche un lunedi a campionato in corso!